PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati,»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. È vietato utilizzare foche (Cystophora cristata, Arctocephalus pusillus e Pagophilus groenlandicus) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

          c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

          d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita»;

          e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è svolta anche dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».

 

Pag. 3

Art. 2.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza e repressione svolta dall'Alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.